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Roma, 20 marzo 2017

 

Circolare n. 62/2017

 

Oggetto: Tributi – Depositi Iva – Estrazione dei beni – Nuove norme dall’1 aprile – D.M. 23.2.2017, su G.U. n. 64 del 17.3.2017.

 

Com’è noto, il decreto legge fiscale di fine anno (DL n.193/2016) ha modificato la disciplina fiscale dei depositi Iva prevedendo che dall’1 aprile di quest’anno l’estrazione dei beni debba avvenire previo pagamento dell’imposta che versa il gestore in nome e per conto del debitore, cioè del soggetto che procede all’estrazione. Il pagamento deve avvenire tramite il modello di versamento unico F24 entro il 16 del mese successivo a quello di estrazione e non è consentito compensare l’importo dovuto, ma occorre versarlo materialmente.

 

Questi nuovi vincoli non valgono per i beni immessi in libera pratica con l’introduzione nel deposito Iva per i quali l’imposta continua ad essere assolta tramite emissione di autofattura (reverse charge) da parte del soggetto estrattore, previa prestazione di una garanzia corrispondente all’importo dell’Iva gravante sui beni e di durata pari a sei mesi dalla data di estrazione.

 

Il decreto ministeriale in oggetto ha ora previsto che la garanzia non è dovuta dagli operatori regolari ai fini Iva, ossia gli operatori che non hanno compiuto violazioni negli ultimi tre anni relativamente alle dichiarazioni e ai versamenti, nonché dagli AEO (Operatore Economico Autorizzato) e dai soggetti cui è stata riconosciuta la notoria solvibilità ex art.90 TULD.

 

Pertanto gli operatori affidabili, che già godevano dell’esenzione dall’obbligo di versare la garanzia all’introduzione in deposito dei beni in import (ai sensi del comma 4 lettera b dell’art.50bis del DL n.331/93 che è rimasta invariata), nulla cambia rispetto alle previgenti disposizioni.

 

La regolarità ai fini Iva dovrà essere attestata tramite dichiarazione sostitutiva redatta con un modello che deve essere approvato dall’Agenzia delle Entrate. La dichiarazione è consegnata dal soggetto estrattore al gestore del deposito ed è valida per un anno. Il gestore del deposito trasmette la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate. Le modalità di trasmissione sono approvate con provvedimento della stessa Agenzia.

 

Si fa notare che in base alle nuove regole che entreranno in vigore dall’1 aprile l’utilizzo dei depositi Iva è stato esteso ai beni nazionali. Per questo utilizzo peraltro l’estrazione è sempre vincolata al versamento preventivo ed effettivo (senza compensazione) dell’Iva da parte del gestore in nome e per conto del debitore.

 

Si ritiene che col decreto ministeriale in oggetto si sia superato il rischio di blocco dell’attività dei depositi Iva e che le istanze del mondo confederale siano state pienamente accolte.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.208/2016

Codirettore

Allegato uno

 

D/d

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G.U. n.64 del 17-3-2017

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 febbraio 2017 

Estrazione di beni introdotti in deposito IVA ai sensi  dell'articolo

50-bis, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito

dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come modificato dall'articolo 4,

comma 7, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193.

 

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

                           E DELLE FINANZE

 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, concernente l'istituzione e la  disciplina  dell'imposta  sul
valore aggiunto; 
  Visto il decreto-legge 30 agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  ottobre  1993,  n.   427,   recante
disposizioni  concernenti  l'armonizzazione  delle  disposizioni   in
materia di IVA con quelle recate da  direttive  CEE  e  modificazioni
conseguenti a detta armonizzazione; 
  Visto il regolamento di cui al decreto del Ministro  delle  finanze
20 ottobre 1997, n. 419, recante norme in materia di depositi IVA; 
  Visto il decreto-legge 22 ottobre 2016,  n.  193,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge    dicembre  2016  n.  225,  contenente
disposizioni urgenti in materia fiscale e  per  il  finanziamento  di
esigenze indifferibili; 
  Visto l'art. 50-bis del  citato  decreto-legge  n.  331  del  1993,
recante disposizioni in materia di depositi fiscali ai fini IVA, come
modificato dall'art. 4, comma 7, del citato decreto-legge n. 193  del
2016 e, in particolare, il comma 6 che, tra l'altro, detta specifiche
modalita' per il  versamento  dell'IVA  da  parte  dei  soggetti  che
procedono all'estrazione di beni introdotti in deposito IVA ai  sensi
del comma 4, lettera b), del medesimo art. 50-bis, previa prestazione
di idonea garanzia, i cui contenuti, modalita' e casi  sono  definiti
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; 

 

                              Decreta:

 

                               Art. 1

                               Oggetto

  1. Il presente decreto definisce i contenuti,  le  modalita'  ed  i

casi di prestazione della garanzia prevista dall'art.  50-bis,  comma

6, secondo periodo, del decreto-legge n. 331 del 1993, da  parte  dei

soggetti che procedono all'estrazione di beni introdotti in  deposito

IVA ai sensi del comma 4, lettera b), del medesimo art. 50-bis.

 

                               Art. 2

                        Requisiti di garanzia

  1. Per i soggetti che procedono all'estrazione di  beni  introdotti

nel deposito IVA ai sensi dell'art. 50-bis, comma 4, lettera b),  del

decreto-legge n. 331 del 1993, l'imposta e' dovuta a norma  dell'art.

17, secondo comma, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26

ottobre 1972,  n.  633,  qualora  sussistano  i  seguenti  requisiti,

connessi ad elementi soggettivi di affidabilita' del contribuente:

    a) presentazione della dichiarazione  ai  fini  dell'imposta  sul

valore aggiunto, se obbligato, nei tre periodi d'imposta  antecedenti

l'operazione di estrazione;

    b) esecuzione dei versamenti, se dovuti, relativi all'imposta sul

valore aggiunto dovuta in base alle ultime tre dichiarazioni  annuali

presentate alla data dell'operazione di estrazione;

    c) assenza di avviso di rettifica o  di  accertamento  definitivo

per il quale non e' stato eseguito il pagamento delle  somme  dovute,

per violazioni relative all'emissione o all'utilizzo di  fatture  per

operazioni inesistenti, notificati nel  periodo  d'imposta  in  corso

ovvero nei tre antecedenti l'operazione di estrazione;

    d) assenza della formale conoscenza dell'inizio  di  procedimenti

penali o di condanne o di applicazione della pena su richiesta  delle

parti, a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, a carico

del legale rappresentante o del titolare della ditta individuale, per

uno dei delitti previsti dagli articoli  2,  3,  5,  8,  10,  10-ter,

10-quater e 11 del decreto  legislativo  10  marzo  2000,  n.  74,  e

dall'art. 216 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

  2. Si considerano  eseguiti  i  versamenti  indicati  al  comma  1,

lettera b), anche nelle  ipotesi  di  effettuazione  del  versamento,

anche in forma rateale, delle somme dovute a seguito della  ricezione

della  comunicazione  prevista  dall'art.  54-bis  del  decreto   del

Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ovvero nelle ipotesi  di

tempestivo pagamento, anche in forma rateale, a seguito  di  notifica

di cartella di pagamento delle medesime somme iscritte nei ruoli.

  3. Per i soggetti di nuova costituzione,  i  requisiti  di  cui  al

comma l, lettere a), b) e c), devono sussistere  con  riferimento  ai

periodi, anche inferiori al triennio, intercorsi successivamente alla

data di costituzione.

  4. In assenza dei requisiti di cui al comma 1, l'imposta e'  dovuta

a norma dell'art. 17, secondo comma, del decreto del Presidente della

Repubblica n. 633 del 1972, previa prestazione della garanzia secondo

le modalita'  stabilite  dall'art.  38-bis,  comma  5,  del  medesimo

decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, a favore del

competente  ufficio  dell'Agenzia  delle   entrate,   per   l'importo

corrispondente all'imposta dovuta per la durata  di  sei  mesi  dalla

data di estrazione.

 

                               Art. 3

                 Attestazione relativa alla garanzia

  1. La sussistenza dei requisiti di affidabilita' previsti dall'art.

2, comma 1, sono attestati dal soggetto  che  procede  all'estrazione

attraverso una dichiarazione sostitutiva di  atto  di  notorieta'  ai

sensi dell'art. 47 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28

dicembre 2000, n. 445, redatta in conformita'  al  modello  approvato

con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

  2. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' e' consegnata

dal soggetto estrattore al gestore del deposito all'atto della  prima

estrazione effettuata ed  e'  valida  per  l'intero  anno  solare  di

presentazione. Il gestore del  deposito  trasmette  la  dichiarazione

sostitutiva all'Agenzia delle entrate che procede, anche  sulla  base

di analisi del rischio di evasione o di frode, ad opportuni controlli

ivi compresi quelli connessi alla verifica dell'effettiva sussistenza

dei requisiti di garanzia dichiarati dal contribuente.

  3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  sono

stabilite le modalita' e i termini per la trasmissione, anche in  via

telematica, della dichiarazione sostitutiva di cui al comma1.

  4. In caso di prestazione  della  garanzia  prevista  dall'art.  2,

comma 4, copia della  stessa  deve  essere  consegnata  dal  soggetto

estrattore al gestore del deposito all'atto dell'estrazione.

 

                               Art. 4

                         Casi di esclusione

  1.  I  requisiti  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  si  considerano

sussistenti in capo ai soggetti che procedono all'estrazione  qualora

ricorra una delle seguenti condizioni:

    a) il soggetto che procede all'estrazione dei beni  dal  deposito

IVA coincide con quello che  ha  effettuato  l'immissione  in  libera

pratica con introduzione dei beni nel deposito IVA;

    b) il soggetto che procede all'estrazione dei beni  dal  deposito

IVA e' un soggetto autorizzato ai sensi degli articoli 38 e  seguenti

del regolamento  (UE)  n.  952/2013  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio del 9 ottobre 2013, oppure e' esonerato ai sensi  dell'art.

90  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in   materia

doganale, di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23

gennaio 1973, n. 43.

  2. Nei  casi  elencati  al  comma  1,  per  l'estrazione  dei  beni

introdotti nel deposito IVA l'imposta  e'  dovuta  dal  soggetto  che

procede all'estrazione a  norma  dell'art.  17,  secondo  comma,  del

decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

    Roma, 23 febbraio 2017

 

                                                  Il Ministro: Padoan

 

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2017

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.

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